Notificazione contenente proibizione di far uso di maschere e ricevere cristiani in occasione della festa di Purim
Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1755 Foglio unico a stampa, 27 × 19,5 cm
Museo Ebraico di Roma, inv. 2401.
Dono della famiglia di Clotilde Piperno in memoria del padre, Angelo Tagliacozzo, e della madre, Fortunata Di Porto, 2014
Il 19 febbraio 1755, il cardinale Antonio Guadagni, vicario generale del papa e autorità competente in materia ebraica, emanava un editto firma to dal segretario Gaspare Ori con cui si proibiva “sotto pene corporali gravi agl’Ebrei in occasione della loro futura festa detta in ebraico Purim (e per abuso il Carnovale) di poter far uso della Maschera, o dentro, o fuori di Casa, di fare Festini, Balli&, e di ricevere in Casa Cristiano di verun grado, sesso o condizione”. Si minacciavano pene rigorose per i cristiani e gli ebrei trasgressori, perfino l’intervento dell’Inquisizione, e si ordinava ai Fattori, i capi della comunità, di vigilare affinché tale ordine fosse osservato. È degno di nota che si raccomandasse agli ebrei di prestare rispetto e obbedienza alle loro autorità, a riprova del fatto che spesso ciò non avveniva, specialmente durante la festa di Purim. Questi editti sul “Carnevale degli ebrei”, assai frequentato da cristiani, uomini e donne, che dunque penetravano in ghetto e nelle case dei loro conoscenti, erano ripetuti nel la medesima forma ogni anno, a riprova della loro inutilità. Gli ordini venivano regolarmente disattesi sia dagli ebrei, che continuavano tranquillamente a mascherarsi, sia dai cristiani, che continuavano a entra re in ghetto per partecipare a feste, balli e banchetti privati, eludendo la sorveglianza ai portoni. Una “tacita tolleranza” delle autorità da ambo le parti consentiva, in realtà, la gestione di quei giorni potenzialmente pericolosi. Solo nel periodo rivoluzionario, per timore di “disordini in ghetto”, fu accordato un breve per messo di mascherarsi.
MC
